Definizione di whistleblowing:

Il whistleblowing è l’atto di segnalare un illecito di interesse generale, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro o di altre attività svolte.

Chi può segnalare?

Le tutele previste dalla presente procedura si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, quali, a titolo esemplificativo:

  • dipendenti;
  • coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per l’Ordine e/o sono sotto il controllo e la direzione della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
  • iscritti all’Ordine;
  • liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti;
  • coloro che, pur esterni, operano, direttamente o indirettamente, per o con l’Ordine (ad es. consulenti, fornitori);
  • qualsiasi altro soggetto che si relazioni con l’Ordine al fine di effettuare la segnalazione.
Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Modalità di segnalazione:

Segnalare è semplice e sicuro. L’Ordine mette a disposizione, come canale interno, un sistema online che consente di sostituire i dati identificativi con un codice univoco crittografato per garantire l’anonimato del segnalante garantendone la privacy e proteggendolo da qualsiasi forma di ritorsione. Resta ferma la possibilità di utilizzare canali convenzionali di segnalazione (es. PEC inviata al RPCT) o di utilizzare il canale esterno dell’ANAC nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Come fare una segnalazione:
  1. Leggere Informativa privacy;
  2. Cliccare su “Invia una segnalazione”;
  3. Compilare i moduli fornendo tutti i dettagli pertinenti sulla situazione che si desidera segnalare e fornendo una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. Si consiglia di fornire, se conosciute, le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto /i in essere i fatti segnalati;
  4. Indicare possibilmente:
    1. eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
    2. eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
    3. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Prima di procedere alla segnalazione prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali